15 ottobre 2026
Tutorial

Permessi di lavoro in Svizzera per i cittadini UE: B, L, G e C spiegati

Una piccola bandiera svizzera e una piccola bandiera europea davanti al Palazzo federale a Berna.

Hai un contratto in Svizzera, o ne cerchi uno, e sei cittadino di un paese dell’Unione europea o dell’AELS. Buona notizia: l’accordo sulla libera circolazione delle persone ti dà diritto a un permesso appena hai un impiego. Resta da sapere quale, chi lo richiede, quanto vale, e cosa ne è se cambi datore di lavoro o cantone, o se perdi il posto.

Questa guida spiega i quattro permessi che riguardano i lavoratori europei, L, B, G e C, a partire dalle pagine della Segreteria di Stato della migrazione (SEM), dalla legge sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) e dall’ordinanza sulla libera circolazione delle persone (OLCP). Una sezione a parte tratta i casi particolari: Croazia, Regno Unito, cittadini di Stati terzi, famiglia.

I quattro permessi a colpo d’occhio

Per un cittadino UE/AELS, il permesso dipende dalla durata del contratto e dal luogo di domicilio, non dal datore di lavoro:
01

Meno di tre mesi: nessun permesso, una notifica

Un impiego di al massimo tre mesi per anno civile non richiede autorizzazione. Il datore di lavoro notifica il lavoratore online alla SEM, al più tardi il giorno prima dell’inizio dell’attività (art. 9 cpv. 1bis OLCP). Oltre tre mesi o 90 giorni lavorativi nell’anno, serve un permesso.

02

Permesso L: contratto da tre a dodici mesi

Il permesso di soggiorno di breve durata UE/AELS è rilasciato su presentazione di un contratto da tre a dodici mesi. La sua validità corrisponde al contratto e può essere prorogato, «fino a dodici mesi in totale» secondo la SEM. Serve anche a chi cerca lavoro (vedi sotto), senza diritto all’aiuto sociale.

03

Permesso B: contratto di un anno o più, o a tempo indeterminato

Il permesso di dimora UE/AELS è rilasciato alle persone assunte a tempo indeterminato o per almeno un anno (365 giorni). È valido cinque anni e prorogato di cinque anni se le condizioni sono ancora soddisfatte. Il primo rinnovo può essere limitato a un anno in caso di disoccupazione involontaria di oltre dodici mesi consecutivi.

04

Permesso G: abiti nell’UE/AELS e lavori in Svizzera

Il permesso per frontalieri UE/AELS riguarda i lavoratori che vivono in uno Stato UE/AELS e rientrano al domicilio principale «di regola ogni giorno o almeno una volta alla settimana». Vale cinque anni per un contratto di un anno o più, e la durata del contratto al di sotto. Le zone di frontiera sono state abolite: puoi abitare ovunque nell’UE/AELS e lavorare ovunque in Svizzera.

05

Permesso C: il domicilio, dopo cinque o dieci anni

Il permesso di domicilio è «rilasciato per una durata indeterminata e senza condizioni» (art. 34 cpv. 1 LStrI). I cittadini di 17 paesi legati alla Svizzera da un accordo di domicilio vi hanno accesso dopo cinque anni di soggiorno regolare e ininterrotto, gli altri dopo dieci anni. Un controllo avviene ogni cinque anni.

In tutti i casi, il permesso non è legato a un datore di lavoro: è valido su tutto il territorio svizzero, ed è il contratto a fissarne la durata, non l’azienda.

Chi fa la domanda, e dove

La libera circolazione ti dà diritto al permesso, ma il permesso non arriva da solo. La SEM ricorda che il rilascio delle autorizzazioni è di competenza dei cantoni. Concretamente:

  • Ti notifichi al comune di domicilio. La legge impone di notificare l’arrivo prima dell’inizio dell’attività lucrativa (art. 12 LStrI). Il comune trasmette all’ufficio cantonale della migrazione, che rilascia il libretto.
  • I documenti abituali. Il contratto di lavoro o una conferma di assunzione, un documento d’identità valido, una prova dell’alloggio, una foto. Ogni cantone pubblica la sua lista e i suoi moduli: la SEM tiene aggiornato l’elenco delle autorità cantonali.
  • Il frontaliere passa dal datore di lavoro. Per il permesso G, la domanda è depositata presso l’autorità del luogo di lavoro, in genere dal datore di lavoro. Un frontaliere che cambia impiego deve notificarlo a questa autorità prima di iniziare (art. 9 cpv. 3 OLCP), e se dorme in Svizzera durante la settimana si notifica anche al comune di soggiorno (art. 9 cpv. 4 OLCP).
  • Puoi iniziare a lavorare. Per un impiego di oltre quattro mesi, puoi esercitare la tua attività appena hai notificato il tuo arrivo (art. 12 cpv. 2 OASA); il libretto arriva dopo. Chiedi al datore di lavoro una conferma di assunzione datata, utile per il comune, il locatore e la cassa malati.

Se arrivi da uno Stato terzo, l’ordine è inverso: l’autorizzazione deve essere ottenuta prima di iniziare (vedi la sezione sui casi particolari).

Cambiare datore di lavoro, cantone o statuto

È uno dei grandi vantaggi dei permessi UE/AELS rispetto ai permessi per Stati terzi:
01

Cambiare datore di lavoro o professione

Il titolare di un permesso L, B o C come dipendente può cambiare impiego e professione senza nuova autorizzazione. L’accordo sulla libera circolazione garantisce questa «mobilità professionale e geografica» (allegato I ALC). Cambi contratto, non permesso.

02

Cambiare cantone

I permessi sono validi in tutta la Svizzera. Trasferirsi in un altro cantone non richiede un nuovo permesso, ma il nuovo indirizzo deve essere riportato nel libretto per stranieri UE/AELS: ti notifichi al nuovo comune (art. 12 cpv. 2 LStrI).

03

Passare da L a B

Se il tuo contratto a tempo determinato diventa un contratto di un anno o più, o a tempo indeterminato, soddisfi le condizioni del permesso B: chiedi la trasformazione all’ufficio cantonale, contratto alla mano, senza aspettare la fine del permesso L.

04

Diventare indipendente

Il passaggio dal lavoro dipendente a un’attività indipendente è soggetto a notifica e richiede il rilascio di un nuovo permesso di dimora, precisa la SEM. Prepara un dossier: iscrizione al registro di commercio o all’AVS, piano d’impresa.

05

Frontaliere che si trasferisce in Svizzera

Il permesso G presuppone un domicilio all’estero. Se ti trasferisci in Svizzera, passi al permesso B, alle stesse condizioni di contratto. La nostra guida per vivere in Francia e lavorare in Svizzera dettaglia lo statuto di frontaliere.

Il riflesso da tenere: ogni cambio di indirizzo o di statuto si notifica, ogni cambio di datore di lavoro si prova con il nuovo contratto.

Perdita del lavoro, disoccupazione: cosa ne è del permesso?

Il permesso non sparisce il giorno in cui il contratto finisce. La legge fissa termini precisi (art. 61a LStrI):
01

Sei mesi per ritrovare un impiego

Dopo una fine di contratto involontaria, il diritto di soggiorno del titolare di un permesso L, o di un permesso B nei primi dodici mesi di soggiorno, cessa sei mesi dopo la fine del rapporto di lavoro (art. 61a cpv. 1 LStrI). La SEM riassume: in linea di principio, puoi restare in Svizzera sei mesi per cercare un nuovo impiego.

02

Le indennità di disoccupazione prolungano il termine

Se alla scadenza dei sei mesi ti vengono ancora versate indennità di disoccupazione, il diritto di soggiorno cessa al termine di questi versamenti (art. 61a cpv. 2 LStrI). Iscriviti all’URC dal primo giorno senza lavoro: è anche ciò che conserva il tuo diritto di soggiorno.

03

Dopo dodici mesi di soggiorno

Per il titolare di un permesso B che ha superato i primi dodici mesi, il diritto di soggiorno cessa sei mesi dopo la fine dell’impiego o, se sono versate indennità di disoccupazione, sei mesi dopo la fine di queste indennità (art. 61a cpv. 4 LStrI). Il permesso B in sé resta valido cinque anni; in gioco è il diritto di soggiorno fondato sul lavoro.

04

Nessun aiuto sociale nel frattempo

Tra la fine del rapporto di lavoro e l’estinzione del diritto di soggiorno, non è riconosciuto alcun diritto all’aiuto sociale (art. 61a cpv. 3 LStrI). Le indennità di disoccupazione, invece, sono dovute se hai versato contributi: vedi le condizioni nella nostra guida alla disoccupazione dopo le dimissioni.

05

Malattia, infortunio, invalidità

Questi termini non si applicano in caso di incapacità lavorativa temporanea dovuta a malattia, infortunio o invalidità, né alle persone che possono invocare un diritto di rimanere in virtù dell’ALC (art. 61a cpv. 5 LStrI).

Se ti dimetti, lasci lo statuto di lavoratore. Puoi restare come persona in cerca d’impiego, alle condizioni qui sotto, e la cassa di disoccupazione pronuncerà giorni di sospensione. Documenta i tuoi motivi prima di andartene.

Venire in Svizzera a cercare lavoro

Non hai ancora un contratto? L’ordinanza sulla libera circolazione prevede tre tappe (art. 18 OLCP):
01

Tre mesi senza permesso

I cittadini UE/AELS possono soggiornare in Svizzera fino a tre mesi per cercare un impiego, senza autorizzazione. Devi provvedere al tuo sostentamento.

02

Poi un permesso L per chi cerca lavoro

Se la ricerca dura più a lungo, ricevi un permesso di breve durata UE/AELS valido tre mesi per anno civile, a condizione di disporre dei mezzi finanziari necessari al tuo sostentamento (art. 18 cpv. 2 OLCP). Si chiede all’ufficio cantonale della migrazione.

03

Proroga fino a un anno al massimo

Il permesso può essere prorogato fino a un anno in totale se provi le tue ricerche e se esiste una «reale prospettiva di assunzione» (art. 18 cpv. 3 OLCP). Conserva traccia di ogni candidatura e di ogni colloquio.

04

Nessun aiuto sociale

Il permesso per chi cerca lavoro non dà diritto all’aiuto sociale, ricorda la SEM. Le indennità di disoccupazione svizzere presuppongono di aver versato contributi in Svizzera, o di far valere periodi assicurativi di un altro Stato UE/AELS secondo le regole di coordinamento.

05

Appena firmato il contratto

Un contratto da tre a dodici mesi trasforma il tuo permesso per chi cerca lavoro in un permesso L ordinario; un contratto di un anno o più dà diritto al permesso B. Presenta il contratto all’ufficio cantonale senza aspettare.

Cercare dall’estero resta possibile e spesso più semplice: un datore di lavoro svizzero può assumerti senza che tu sia sul posto, e la domanda di permesso si fa all’arrivo.

Ottenere il permesso C

Il permesso C non deriva dall’accordo sulla libera circolazione, ma dalla LStrI e dagli accordi bilaterali di domicilio. Le regole:

  • Cinque anni per 17 nazionalità. Germania, Austria, Belgio, Danimarca, Spagna, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Svezia, Islanda, Liechtenstein e Norvegia: dopo cinque anni di soggiorno regolare e ininterrotto, il permesso C è rilasciato se le condizioni sono soddisfatte. Per gli altri Stati dell’UE si applica la regola generale.
  • Dieci anni per gli altri. Il permesso di domicilio può essere rilasciato dopo un soggiorno di almeno dieci anni in totale, di cui gli ultimi cinque ininterrotti con un permesso B, in assenza di motivi di revoca e se la persona è integrata (art. 34 cpv. 2 LStrI).
  • Il permesso C anticipato dopo cinque anni. Chi è integrato e padroneggia sufficientemente la lingua nazionale del luogo di domicilio può ottenere il permesso C dopo cinque anni di soggiorno ininterrotto con un permesso B (art. 34 cpv. 4 LStrI). L’ordinanza esige allora un livello B1 orale e A1 scritto (art. 62 cpv. 1bis OASA), contro A2 orale e A1 scritto per il rilascio ordinario (art. 60 cpv. 2 OASA).
  • I criteri d’integrazione. Rispetto della sicurezza e dell’ordine pubblici, rispetto dei valori della Costituzione, competenze linguistiche, partecipazione alla vita economica o acquisizione di una formazione (art. 58a LStrI). La lingua si prova con un attestato di un test riconosciuto, o con una scuola o formazione seguita in quella lingua (art. 77d OASA).
  • Un permesso che si conserva. Il permesso C non è soggetto ad alcuna condizione, ma può essere revocato e sostituito da un permesso B se i criteri d’integrazione non sono più soddisfatti (art. 63 cpv. 2 LStrI).

Sul piano del lavoro, il permesso C non cambia nulla ai tuoi diritti di lavoratore: cambia la tua sicurezza di soggiorno, ed è richiesto da alcuni datori di lavoro pubblici e dalle banche per certi prodotti.

Croazia, Regno Unito, Stati terzi, famiglia: i casi particolari

Non tutti rientrano nello stesso regime:
01

Croazia: libera circolazione piena

I contingenti applicati ai lavoratori croati nel 2023 e nel 2024 non sono stati riattivati. Il 14 gennaio 2026 il Consiglio federale ha constatato che le soglie non erano raggiunte: la Croazia beneficia ormai della piena libera circolazione delle persone. Le regole di questo articolo valgono quindi per i croati come per gli altri cittadini UE.

02

Regno Unito: Stato terzo dal 2021

Dal 1º gennaio 2021 i cittadini britannici sono trattati alla pari degli altri cittadini di Stati terzi e devono ottenere un’autorizzazione prima di iniziare a lavorare. Un contingente separato è loro riservato: 2’100 permessi B e 1’400 permessi L per il 2026.

03

Stati terzi: contingenti e ordine di priorità

Per il 2026 la Svizzera ammette al massimo 8’500 lavoratori qualificati e specialisti di Stati terzi, cioè 4’500 permessi B e 4’000 permessi L (decisione del Consiglio federale del 19 novembre 2025). Il datore di lavoro deve dimostrare che nessun lavoratore in Svizzera e nessun cittadino di uno Stato UE/AELS ha potuto essere trovato per il posto (art. 21 LStrI). I diplomati di una scuola universitaria svizzera hanno sei mesi dopo la formazione per trovare un impiego di interesse scientifico o economico preponderante.

04

Familiari

Il coniuge, i figli sotto i 21 anni o a carico, e i genitori a carico possono raggiungerti. I familiari ammessi a titolo di ricongiungimento familiare hanno diritto di accesso al mercato del lavoro qualunque sia la loro nazionalità, precisa la SEM. Un alloggio adeguato per tutta la famiglia è in genere richiesto.

05

Soggiorno settimanale in Svizzera

Un frontaliere che rientra a casa solo nel fine settimana resta frontaliere, ma deve notificarsi al comune in cui soggiorna durante la settimana (art. 9 cpv. 4 OLCP). Oltre, se non rientra più almeno una volta alla settimana, rientra nel permesso B.

In caso di dubbio sulla tua nazionalità o sul tuo statuto, l’ufficio cantonale della migrazione risponde per iscritto: chiediglielo prima di firmare un contratto di locazione o di dimetterti.

Il metodo Licorn: il tuo statuto è chiaro prima del primo contatto

Su Licorn, i recruiter sanno a cosa attenersi prima di contattarti:
01

La tua situazione nel tuo profilo

Nazionalità, permesso attuale o futuro domicilio: queste informazioni fanno parte dei tuoi criteri. Un datore di lavoro che ti scrive sa già che può assumerti senza contingente.

02

Proposte mirate

Luogo, grado di occupazione, salario annuo, telelavoro: i recruiter vengono da te con un posto che corrisponde alle tue esigenze. Licorn genera il tuo CV dal tuo profilo.

03

Invisibile per il tuo datore di lavoro

Il tuo profilo è nascosto al tuo attuale datore di lavoro. Se il tuo contratto finisce, sei già aperto al mercato, e conta quando il contatore dei sei mesi gira.

FAQ

Domande frequenti sui permessi di lavoro

In sintesi

Meno di tre mesi: una notifica. Da tre a dodici mesi: permesso L. Un anno o più: permesso B, cinque anni, rinnovabile. Domicilio all’estero: permesso G. Cinque o dieci anni di soggiorno: permesso C. I permessi UE/AELS non sono legati né a un datore di lavoro né a un cantone, e la perdita di un impiego apre un termine di sei mesi, prolungato dalla disoccupazione, per ripartire.

Il punto da non mancare: ogni cambiamento si dichiara al comune, e ogni permesso si chiede all’ufficio cantonale della migrazione, contratto alla mano.