Tredicesima in Svizzera: obbligatoria o no, e come si calcola
Ogni fine anno torna la stessa domanda: «Ho diritto alla tredicesima?». La risposta sorprende spesso: la legge svizzera non la impone. Eppure più di tre dipendenti su quattro la ricevono, perché il loro contratto, il loro contratto collettivo o l’uso dell’azienda la prevede.
Questa guida spiega quando la tredicesima è dovuta, cosa la distingue da una gratifica (art. 322d CO), come si calcola pro rata in caso di entrata o uscita nel corso dell’anno, quando deve essere versata e cosa succede in caso di malattia, licenziamento o periodo di prova. Con le cifre dell’Ufficio federale di statistica e la giurisprudenza del Tribunale federale.
La tredicesima è obbligatoria?
Cosa dice la legge: niente
L’art. 322 CO obbliga il datore di lavoro a pagare il salario convenuto, d’uso o stabilito da un contratto normale o da un contratto collettivo. Nessuna disposizione del CO impone una tredicesima mensilità. Senza clausola, senza CCL e senza uso, il tuo salario annuo è di dodici mensilità.
Il tuo contratto la prevede
Appena è scritta nel contratto, nel regolamento del personale o in una lettera di assunzione, la tredicesima è un elemento del salario ai sensi dell’art. 322 CO. Il datore di lavoro non può più sopprimerla né ridurla senza il tuo accordo.
Il tuo CCL la impone
Molti contratti collettivi la rendono obbligatoria per tutto il settore. Esempio: il CCNL dell’industria alberghiera e della ristorazione prevede che il collaboratore ha diritto a una tredicesima pari al 100 % di un salario mensile lordo (art. 12 CCNL). Verifica se il tuo settore è coperto da un CCL di obbligatorietà generale.
L’uso dell’azienda
Secondo il Tribunale federale, una gratifica versata senza riserva per almeno tre anni consecutivi è considerata convenuta (DTF 129 III 276). Una tredicesima pagata regolarmente, senza riserva di volontarietà, diventa quindi un diritto anche se il contratto non la menziona.
Le cifre: tre dipendenti su quattro
Secondo la Rilevazione svizzera della struttura dei salari 2024 dell’UST, il 75,9 % dei dipendenti ha ricevuto una tredicesima. Il 46,4 % delle imprese la versa a quasi tutto il personale, e il 27,9 % non ne versa alcuna.
Tredicesima o gratifica: la differenza che cambia tutto
Sulla busta paga, «tredicesima», «gratifica», «premio di fine anno» e «bonus» si assomigliano. Giuridicamente, due regimi si contrappongono:
- La tredicesima è un elemento del salario. Il suo importo è fissato in anticipo, un mese di salario, e non dipende dalla buona volontà del datore di lavoro. Per il Tribunale federale, un importo determinato in anticipo e fermamente convenuto non può essere una gratifica: è salario (DTF 129 III 276, consid. 2, e DTF 109 II 447). Conseguenze: è dovuta anche dopo un anno negativo, è versata pro rata in caso di uscita e non può essere soppressa unilateralmente.
- La gratifica è una retribuzione speciale. «Se il datore di lavoro assegna, oltre al salario, una retribuzione speciale in determinate occasioni, come Natale o la fine dell’esercizio annuale, il lavoratore vi ha diritto, qualora ciò sia stato convenuto» (art. 322d cpv. 1 CO). Dipende almeno in parte dalla volontà del datore di lavoro, che può variarne l’importo secondo i risultati o la qualità del lavoro e, se è facoltativa, non versarla affatto.
- Il pro rata non è automatico per la gratifica. «Se il rapporto di lavoro termina prima dell’occasione che dà luogo alla retribuzione speciale, il lavoratore ha diritto a una parte proporzionale, se ciò è stato convenuto» (art. 322d cpv. 2 CO). Per la tredicesima, al contrario, la parte proporzionale è dovuta perché si tratta di salario (DTF 109 II 447).
- L’etichetta non conta. Una «gratifica» di importo fisso, versata ogni anno, è trattata come salario. Al contrario, una gratifica che raggiunge regolarmente un importo superiore al salario perde il suo carattere accessorio e diventa almeno in parte salario, salvo per i redditi molto elevati, dove questo criterio non si applica più (DTF 129 III 276; DTF 139 III 155).
Se il tuo contratto parla di «gratifica» o di «bonus» mentre pensavi di avere una tredicesima, chiedi un chiarimento scritto prima di firmare.
Calcolo e pro rata: quanto riceverai?
Anno completo
La tredicesima corrisponde a un salario mensile lordo, cioè all’8,33 % del salario annuo di base. Con un salario di 6’000 franchi al mese, la tredicesima è di 6’000 franchi lordi.
Entrata o uscita nel corso dell’anno
La tredicesima è dovuta pro rata dei mesi lavorati: salario mensile × mesi lavorati ÷ 12. Entrato il 1º aprile, ricevi 9/12 della tredicesima a dicembre; uscito il 30 giugno, ricevi 6/12 con l’ultimo salario.
Tempo parziale
La tredicesima si calcola sul salario effettivamente percepito, quindi sul tuo grado di occupazione. Al 60 %, vale un mese di salario al 60 %. Un cambio di grado di occupazione o un aumento nel corso dell’anno si traduce in un calcolo sulla somma dei salari dell’anno, divisa per dodici.
Salario orario
La tredicesima è spesso integrata nel salario orario sotto forma di supplemento. Il CCNL prevede per esempio che, versata mensilmente o con il salario orario, l’importo pagato è dell’8,33 % (art. 12 CCNL). Verifica sulla busta paga che la riga esista.
Straordinari, premi, vacanze
Cosa entra nella base di calcolo dipende dal contratto o dal CCL. Nel settore alberghiero e della ristorazione contano i giorni di riposo, i giorni festivi e le vacanze pagati a fine contratto, e gli straordinari solo se pagati regolarmente (domande e risposte del CCNL). Senza precisazione, la base è il salario di base convenuto.
Quando e come viene versata la tredicesima?
A dicembre, in due rate o ogni mese
La maggior parte delle aziende la versa con il salario di dicembre. Altre la dividono tra giugno e dicembre, o la distribuiscono ogni mese all’8,33 %. Il contratto o il CCL fissano la regola: il CCNL esige per esempio il pagamento al più tardi con il salario di dicembre, o alla fine del rapporto di lavoro (art. 12 CCNL).
Alla fine del contratto: con l’ultimo salario
Con la fine del rapporto di lavoro, tutti i crediti che ne derivano diventano esigibili (art. 339 cpv. 1 CO). La parte di tredicesima maturata deve quindi essere pagata con l’ultimo salario, non il dicembre successivo.
Sulla busta paga
Il datore di lavoro deve consegnare un conteggio scritto (art. 323b cpv. 1 CO). La tredicesima vi appare come riga distinta, oppure è integrata nel salario orario con la sua percentuale. Se non appare nulla, chiedi.
Contributi sociali e imposte
La tredicesima è salario: è soggetta ai contributi AVS/AI/IPG/AD, alla LPP e alle imposte come il resto della retribuzione. Per l’imposta alla fonte, è tassata nel mese in cui è versata e conta nel reddito annuo che determina l’aliquota (esempi di calcolo del Canton Ginevra).
Termine per reclamare
I crediti salariali si prescrivono in cinque anni (art. 128 n. 3 CO). Una tredicesima dimenticata o un pro rata non versato possono quindi essere reclamati diversi anni dopo, per iscritto al datore di lavoro e poi, in mancanza, davanti al tribunale del lavoro.
Uscita, licenziamento, malattia, periodo di prova: i casi particolari
Ti dimetti o vieni licenziato nel corso dell’anno
La parte proporzionale è dovuta, qualunque sia la causa della fine del contratto (DTF 109 II 447). Un datore di lavoro non può rifiutarla perché te ne vai di tua iniziativa, salvo che si tratti di una gratifica senza clausola di pro rata (art. 322d cpv. 2 CO). Per anticipare la data di uscita, vedi la nostra guida al termine di disdetta.
Durante il periodo di prova
Alcuni CCL escludono la tredicesima se il contratto termina durante il periodo di prova: il CCNL lo prevede espressamente (art. 12 cpv. 2 CCNL). Senza una clausola di questo tipo, la parte proporzionale resta dovuta. Leggi la nostra guida al periodo di prova.
Malattia, infortunio, maternità
Finché il datore di lavoro ti deve il salario, ti deve anche la parte corrispondente di tredicesima: è il caso durante il periodo di continuazione del salario dell’art. 324a CO. Quando subentra un’assicurazione d’indennità giornaliera o l’indennità di maternità, la prestazione si calcola sul salario assicurato o determinante: verifica nelle condizioni dell’assicurazione se la tredicesima ne fa parte.
Esonero dall’obbligo di lavorare
Se il datore di lavoro ti esonera durante il termine di disdetta, il salario resta dovuto fino alla fine del contratto, e con esso la tredicesima, pro rata.
Modifica o soppressione da parte del datore di lavoro
Una tredicesima convenuta non può essere ridotta né soppressa unilateralmente: serve il tuo accordo, o una disdetta accompagnata dalla proposta di un nuovo contratto. Una gratifica facoltativa, invece, può non essere versata, a condizione che il datore di lavoro abbia formulato la riserva a ogni versamento e che questa non sia rimasta una formula vuota (DTF 129 III 276).
Negoziare la tredicesima all’assunzione
Fuori da un CCL, la tredicesima si negozia come il resto. Quattro riflessi:
- Ragiona in annuo. Chiedi se il salario indicato è «× 12» o «× 13». Molti annunci svizzeri indicano un salario annuo lordo: una tredicesima non vi aggiunge nulla, è già inclusa.
- Fai scrivere la parola. «Tredicesima» nel contratto vale elemento del salario. «Gratifica», «premio» o «bonus» aprono la porta all’art. 322d CO, con un importo variabile e un pro rata incerto. Se il datore di lavoro tiene a questa formula, fai almeno precisare il pro rata in caso di uscita.
- Verifica il CCL. Se il tuo settore è coperto da un CCL di obbligatorietà generale, la tredicesima può esservi obbligatoria: inutile negoziarla, è dovuta.
- Usala come leva. Un datore di lavoro che non può alzare il salario mensile accetta a volte una tredicesima, o il contrario. I nostri consigli per negoziare il salario valgono anche all’assunzione.
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Domande frequenti sulla tredicesima
No, nessuna legge federale la impone. Diventa obbligatoria se è prevista dal tuo contratto di lavoro, da un contratto collettivo applicabile al tuo settore o da un uso dell’azienda, per esempio un versamento senza riserva per almeno tre anni consecutivi (DTF 129 III 276). Di fatto, il 75,9 % dei dipendenti ne ha ricevuta una nel 2024 secondo l’UST.
Sì, pro rata: sei dodicesimi, da versare con l’ultimo salario (art. 339 cpv. 1 CO), che tu ti sia dimesso o sia stato licenziato. Le eccezioni sono la gratifica facoltativa senza clausola di pro rata (art. 322d cpv. 2 CO) e i CCL che escludono la tredicesima quando il contratto termina durante il periodo di prova.
Non se è convenuta nel contratto, nel CCL o per uso: è un elemento del salario, che si modifica solo con il tuo accordo o con una disdetta accompagnata dalla proposta di un nuovo contratto. Se si tratta di una gratifica versata a titolo volontario, con una riserva ripetuta a ogni versamento, il datore di lavoro può invece decidere di non versarla.
Come a tempo pieno, sul salario realmente percepito: un mese del tuo salario al tuo grado di occupazione. Se il tuo grado di occupazione o il tuo salario è cambiato nel corso dell’anno, la tredicesima corrisponde alla somma dei salari dell’anno divisa per dodici.
La tredicesima è un importo fissato in anticipo, dovuto come il salario. La gratifica e il bonus sono retribuzioni speciali (art. 322d CO) il cui importo dipende almeno in parte dal datore di lavoro. Il nome nel contratto non basta: un importo fisso versato ogni anno è trattato come salario, qualunque sia la sua etichetta (DTF 129 III 276).
Sì, come il resto del salario: contributi AVS/AI/IPG/AD, LPP, assicurazione contro gli infortuni e imposte. Per le persone tassate alla fonte, è tassata nel mese del versamento ed entra nel reddito annuo che fissa l’aliquota.
In sintesi
La tredicesima non è un obbligo di legge, ma diventa un diritto appena è convenuta, prevista da un CCL o versata senza riserva per diversi anni. È allora salario: dovuta pro rata in caso di uscita, pagabile con l’ultimo salario, impossibile da sopprimere senza il tuo accordo. Tutto sta nella parola scritta nel tuo contratto: «tredicesima» o «gratifica».
E prima di firmare, confronta le offerte in salario annuo lordo, tredicesima inclusa.
Fonti
- Codice delle obbligazioni, art. 128, 322, 322d, 323b, 324a e 339, testo integrale su Fedlex
- Codice di procedura civile, art. 114, gratuità della procedura per le controversie di diritto del lavoro fino a 30’000 franchi, su Fedlex
- Ufficio federale di statistica, Rilevazione svizzera della struttura dei salari 2024, comunicato del 25 novembre 2025 (tredicesima, salario mediano)
- CCNL dell’industria alberghiera e della ristorazione, art. 12, tredicesima mensilità
- CCNL, domande e risposte sull’art. 12 (periodo di prova, straordinari, salario orario)
- Tribunale federale, DTF 129 III 276, gratifica facoltativa, gratifica convenuta o salario
- Tribunale federale, DTF 109 II 447, gratifica con le caratteristiche del salario e pro rata
- Tribunale federale, DTF 139 III 155, qualificazione del bonus per i redditi molto elevati
- Canton Ginevra, imposta alla fonte: modifica del reddito nel corso dell’anno, bonus e tredicesima (in francese)